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Il personale del Corpo Forestale dello Stato durante l'attività di servizio può essere esposto a rischi per i quali debba assumersi particolari responsabilità. La normativa contrattuale insieme ad altre disposizioni di legge consente, pertanto, agli operatori di polizia di esercitare il diritto alla difesa sollevandoli dall’onere economico.
Le circolari emanate dall'Amministrazione del C.F.S. sull'argomento sono:
Prot. 24725 del 22/07/2002 (.pdf 21 KB)
Le disposizioni di legge che regolamentano la materia sono:
Art. 32 Lg. 22.5.1975 nr. 152
"nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica la difesa può essere assunta, a richiesta dell’interessato dall’Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell’Interno salvo rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente dall’appartenente alle forze di polizia gli presta assistenza"
Art. 33 del D.P.R. 31 luglio 1995, nr. 395
"1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ."
Art. 37 del D.P.R. 16 marzo 1999, nr. 254
Le disposizioni di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, nr. 395, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.
Art. 18 del D.L. 25.3.1997 nr. 67 convertito in legge 23.5.1997 nr. 135
"le spese relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti dei dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o con provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura Di Stato.
Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura di Stato possono concedere anticipazioni del rimborso, salva ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".
La disposizione si applica in favore del personale delle Forze di Polizia nelle ipotesi di procedimenti connessi con l’attività di servizio residuali rispetto alle fattispecie disciplinate dalle altre disposizioni sopra citate".
Art. 40 D.P.R. 18.6.2002 nr. 164
" fermo restando il disposto dell’art. 32 della legge 22.5.1975, nr. 152, agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti il servizio, che intendano avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo"
La disposizione allo stato, può essere applicata esclusivamente nei casi in cui il dipendente sia sottoposto a procedimento penale “per fatti compiuti in servizio relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica” (art. 32 Legge 22.5.1975 nr. 152).
Art. 3 bis Legge 31.5.2005 nr. 89
1. "per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 32 della legge 22 maggio 1975, nr. 152, e all’art. 18 del decreto – legge 25 marzo 1997, nr. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, nr. 135, per le quali il parere dell’Avvocatura dello Stato non sia pervenuta all’amministrazioni competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione ferma restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, può procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, nr. 127, in conformità al parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
2. per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio."
Modello di domanda (.rtf 11 KB) per chiedere l'anticipazione e/o rimborso delle spese di difesa.
Modello di atto di delega (.rtf 11 KB) per richiedere che la liquidazione delle spese di difesa venga effettuata direttamente in favore dell'avvocato.
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