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STATUTO
PARTE PRIMA ART. 1 Il Coordinamento Nazionale U.I.L.P.A. - CORPO FORESTALE STATO è il sindacato democratico ed unitario delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dall’Amministrazione del C.F.S. associati, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche e religiose, per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici e sociali. La U.I.L.P.A.-CFS è indipendente da qualsiasi influenza di Governo, di confessione e di Partiti Politici. La U.I.L.P.A.-CFS è una delle strutture nazionali della UILPA. ART. 2 La U.I.L.P.A.-CFS tutela e difende gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi di tutte le lavoratrici e i lavoratori da essa rappresentati. Essa promuove una politica atta a conseguire una effettiva eguaglianza giuridica e una giustizia sociale ed economica all’interno del Settore. Intraprende in favore del Settore rappresentato tutte le iniziative che siano in armonia con la politica sindacale perseguita dalla UILPA. Assicura la presenza del Sindacato ovunque operino lavoratrici e lavoratori del C.F.S. e li rappresenta nelle varie sedi. Promuove ogni iniziativa per elevare il livello culturale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, diffondendo lo spirito di solidarietà. La UILPA-CFS opera con autonomia organizzativa e amministrativa. ART. 3 Tutti gli iscritti alla UILPA-CFS, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento, con il rispetto dei principi e delle norme del presente statuto e non risultino iscritti od aderenti ad altre organizzazioni sindacali, hanno il diritto di: - Essere elettori ed eleggibili a
tutte le cariche interne dell’organizzazione;
PARTE SECONDA ART. 4 Sono strutture della UILPA-CFS: - I Coordinamenti provinciali - I Coordinamenti regionali ART. 5 Presso ogni Provincia è costituito il Coordinamento Provinciale della UILPA-CFS qualora vi siano almeno 5 (cinque) iscritti tra i vari uffici dell'Amministrazione. I Coordinamenti provinciali sono strutture decentrate della UILPA-CFS. Il Coordinamento provinciale elabora le proposte ed è portatore delle proprie specifiche problematiche a livello territoriale e provvede alla realizzazione delle istanze rivendicative di carattere locale purché in linea con gli obiettivi della politica sindacale di categoria e di settore. ART. 6 Organi del Coordinamento Provinciale sono: a) l’assemblea congressuale; ART. 7 E’ costituita da tutti gli iscritti della stessa provincia e deve essere tenuta, secondo le modalità fissate dal Coordinamento nazionale, in via ordinaria prima del Congresso regionale UILPA-CFS e del Congresso provinciale UILPA e, in via straordinaria, quando lo richieda almeno un terzo degli iscritti o la Segreteria nazionale UILPA-CFS. Essa elegge i delegati al Congresso regionale UILPA-CFS, quelli al Congresso provinciale UILPA, il collegio dei revisori dei conti e, se previsto, il comitato direttivo; ove quest’ultimo non sia previsto elegge la segreteria e il tesoriere. Essa esamina e discute l’attività svolta dal Coordinamento provinciale tra un congresso e l’altro stabilendo gli indirizzi cui si dovrà ispirare l’azione futura del coordinamento stesso. ART. 8 Il comitato direttivo si può costituire solo nel caso in cui gli iscritti al coordinamento provinciale raggiungano il numero di quindici. Esso è, tra un congresso e l’altro, il massimo organo deliberante del Coordinamento provinciale. Elegge al proprio interno la Segreteria, il tesoriere ed il Coordinatore provinciale. Fornisce alla segreteria gli indirizzi di politica sindacale; esercita l’azione disciplinare nei confronti degli iscritti non facenti parte di organismi superiori, secondo le norme stabilite nello statuto confederale; esamina ed approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo. Qualora il comitato direttivo non fosse letto i compiti del direttivo sono, ovviamente, attribuiti all’assemblea congressuale. ART. 9 La segreteria è l’organo esecutivo del coordinamento provinciale. Attua le delibere del comitato direttivo e mantiene i rapporti con la segreteria regionale. Svolge l’attività sindacale sul territorio di competenza, cura l’informazione e il proselitismo tra le Lavoratrici e i Lavoratori. ART. 10 Sono strutture decentrate della UILPA-CFS e la rappresentano sul territorio. Operano nell’ambito di proprie competenze territoriali, elaborano e conducono l’azione sindacale in attuazione delle delibere dei propri organi in aderenza alle finalità ed all’ordinamento statutario ed in armonia con gli indirizzi degli organi regionali e nazionali. Curano le iniziative di politica organizzativa che si renderanno necessarie anche ai fini dell’azione sociale sul territorio. ART. 11 Il Coordinatore Provinciale ha la rappresentanza del Coordinamento Provinciale, convoca e presiede il Comitato Direttivo e la segreteria. Nel caso che nella Provincia vi siano meno di 5 iscritti, viene nominato un Responsabile di settore dalla Segreteria Nazionale. ART. 12 E’ costituita dai delegati eletti nei congressi provinciali e deve essere tenuta, secondo le modalità fissate dal Coordinamento nazionale, in via ordinaria prima del congresso nazionale ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo degli iscritti o la segreteria nazionale. Essa elegge i delegati al congresso nazionale, il collegio dei revisori dei conti, il comitato direttivo (se nella regione ci sono almeno 15 iscritti), la segreteria e il tesoriere. ART. 13 Il comitato direttivo si può costituire solo nel caso che nella regione ci siano almeno quindici iscritti: Il comitato direttivo è, tra un congresso e l’altro, il massimo organo deliberante del coordinamento regionale. Elegge al proprio interno la segreteria, il tesoriere ed il coordinatore regionale; si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del coordinatore o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Fornisce alla segreteria gli indirizzi di politica sindacale; esercita l’azione disciplinare nei confronti degli iscritti non facenti parte di organismi superiori; esamina ed approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo. Qualora il comitato direttivo non fosse letto i compiti del direttivo sono svolti dalla assemblea congressuale. ART. 14 La segreteria è l’organo esecutivo del coordinamento regionale. Attua le delibere del comitato direttivo e mantiene i rapporti con la segreteria nazionale. Svolge l’attività sindacale sul territorio di competenza, coordina l’attività dei coordinamenti provinciali fornendo ogni utile collaborazione per lo svolgimento dei loro compiti; cura l’informazione, la propaganda e il proselitismo tra le lavoratrici e i lavoratori. ART. 15 Sono strutture decentrate della UILPA-CFS e la rappresentano sul territorio. Operano nell’ambito di proprie competenze territoriali, elaborano e conducono l’azione sindacale in attuazione alle delibere dei propri organi in aderenza alle finalità ed all’ordinamento statutario ed in armonia con gli indirizzi degli organi nazionale. Hanno compiti di coordinamento organizzativo nei confronti dei coordinamenti provinciali e curano le iniziative di politica organizzativa che si renderanno necessarie anche ai fini dell’azione sociale sul territorio. Effettuano, d’intesa con i coordinamenti provinciali, la contrattazione decentrata sul territorio. ART. 16 Ha la rappresentanza del coordinamento regionale, convoca e presiede il comitato direttivo e la segreteria. Conduce le trattative di contrattazione decentrata ART. 17 Gli Organi Nazionali del Coordinamento Nazionale della UILPA-CFS sono: a) il Congresso; b) il Comitato Direttivo; c) la Direzione; d) la Segreteria; e) il Tesoriere f) il Collegio dei Revisori dei Conti. ART. 18 E’ il massimo organo del coordinamento nazionale. Deve essere tenuto, in via ordinaria, ogni quattro anni, secondo le modalità fissate dal comitato centrale della UILPA e, comunque, prima del congresso della stessa; in via straordinaria qualora lo richieda il comitato direttivo del coordinamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Elegge i delegati al congresso nazionale della UILPA. Elegge, fissandone il numero dei componenti: - il comitato direttivo; - il collegio dei revisori dei conti. Decide sull’opportunità o meno di costituire la direzione nazionale fissandone il numero dei componenti. Stabilisce il numero dei componenti la segreteria nazionale. Esamina ed approva il rendiconto politico e finanziario del coordinamento nazionale tra un congresso e l’altro e ne programma l’attività. ART. 19 Il Congresso è composto dai delegati eletti dai Congressi Regionali. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e il Tesoriere uscenti. ART. 20 Non è ammesso il cumulo delle deleghe. Ciascun delegato al Congresso può essere titolare di una sola delega. In caso di impossibilità del delegato effettivo subentrerà il delegato supplente. Solo in sede congressuale sarà possibile trasferire, sempre per causa di forza maggiore, la propria delega ad un altro delegato (una più un’altra). In tal caso i due voti devono essere espressi contemporaneamente con due schede. ART. 21 E’’ l’organo di Direzione della UILPA-CFS ed è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del congresso. Ha il compito di: - Eleggere la direzione, il tesoriere, la segreteria nazionale ed il coordinatore generale; - Stabilire le linee generali dell’attività sindacale; - Ove non sia costituita la direzione nazionale amministrare il patrimonio sociale ed approvare il preventivo annuale ed il rendiconto consuntivo; - Deliberare sulla politica sindacale del coordinamento. Si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione della segreteria. Il rispetto delle decisioni del comitato direttivo nazionale viene garantito dal coordinatore generale e dalla segreteria. ART. 22 E’ l’organo esecutivo incaricato dei compiti fissati dal congresso. E’ eletta dal comitato direttivo al suo interno. E’ convocata dalla segreteria del coordinamento nazionale, oppure quando lo richieda un terzo dei propri componenti. Amministra il patrimonio sociale ed approva il preventivo annuale ed il rendiconto consuntivo. ART. 23 La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della UILPA-CFS. Provvede alla esecuzione delle decisioni del comitato direttivo e della direzione; svolge le trattative sindacali; assicura la quotidiana attività; garantisce l’informazione; delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza. Risponde delle proprie attività e dell’attuazione dei mandati ricevuti al comitato direttivo. Si riunisce su convocazione del coordinatore generale o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. Il coordinatore generale coordina i lavori della segreteria e rappresenta il coordinamento nazionale davanti a terzi ed in giudizio. ART. 24 E’ eletto dal congresso e esprime al suo interno il presidente. Ha il compito di controllare i documenti contabili del coordinamento nazionale e la regolarità delle spese, segnalando alla segreteria le eventuali deficienze. I membri del collegio non possono ricoprire cariche negli organi direttivi ed esecutivi del coordinamento nazionale. Il collegio redige annualmente e presenta alla direzione o al comitato direttivo una relazione sul proprio operato. ART. 25 Svolge le funzioni di segretario amministrativo ed è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.
PARTE TERZA
ART. 26 Le situazioni non previste nel presente statuto sono regolate dallo statuto della UILPA e/o dallo statuto confederale UIL e dal suo regolamento attuativo. |
