Pensione


IL SISTEMA PENSIONISTICO E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo nr. 124

del 21 aprile 1993

la norma base che regola la formalità,la Costituzione ed il funzionamento della previdenza complementare.

Decreto Legislativo nr. 335

del 08.08.1995:

(Legge DINI)

La norma che regola il diritto al Sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Decreto Legislativo nr.165

del 30.04.1997

Armonizzazione del regime previdenziale del personale Militare, di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Legge 449

del 27 dicembre 1997 art.59 c° 56

(Legge Amato)

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Legge 448

del 23 dicembre 1998 art26 C° 18 e 19

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Decreto Presidente del Consiglio dei

Ministri nr. 111

del 15 maggio 2000.

Norma che regola l’attuale sistema pensionistico per il pubblico impiego e per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento Militare, che

integra e coordina le norme di cui sotto.

 

PREMESSA

Tutti ormai sappiamo che il sistema della previdenza pubblica non è più in grado di fornire risposte adeguate alle esigenze dei pensionati.

Infatti il nostro paese è basato sul welfare state, una concezione dello Stato basato sul presupposto che assistenza sanitaria, pensioni e servizi pubblici dovessero essere offerti e garantiti ai cittadini a basso prezzo.

Al riguardo fino a pochi anni fa L’I.N.P.D.A.P. prometteva una pensione pari all’80% dell’ultimo stipendio, con l’idea che i pensionati potessero continuare a conservare quasi invariato il potere d’acquisto raggiunto durante il periodo lavorativo.

Questa struttura aveva fondamento nel sistema a “ripartizione”, cioè le pensioni attuali vengono pagate mediante i contributi versati dai lavoratori attuali.

 

 

LAVORATORI

 

 

PENSIONATI

 

Negli ultimi decenni il sistema pensionistico è stato messo in crisi da due fattori principali:

1. l’allungamento della vita media:- che comporta un numero di persone molto più elevato, vivendo più a lungo, percepisce la pensione per un periodo di tempo più esteso.

2. la caduta del tasso di natalità, fa si che ci siano meno lavoratori in grado

di pagare i contributi per i pensionati.

Le previsioni della ragioneria dello Stato stimano che intorno al 2030 la popolazione attiva sarà equivalente a quella in pensione e cioè ogni lavoratore dovrà “provvedere” ad un altro, e per lui sarà come “averlo sulle spalle” per tutta la vita lavorativa.

Questo significa che dovremmo produrre un reddito triplo di quello che potremo consumare dovendo suddividere i guadagni tra fiscalità generale,pagamento delle pensioni e le nostre esigenze

 

 

IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

 

E’ attualmente articolato su tre pilastri.:

 

Primo Pilastro

1. Previdenza pubblica, che offre un livello di tutela caratterizzato dall’essenzialità, la peculiarità e l’onerosità dei compiti disimpegnati dagli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia.

Queste sono state le motivazioni che hanno condotto il legislatore a prevedere norme pensionistiche diverse rispetto alla generalità dei lavoratori ed allo stesso Pubblico Impiego.

In particolar modo “l’armonizzazione” normativa del comparto è stata realizzata con il Decreto Legislativo nr. 165 del 30 aprile1997 e successive modifiche, che riguarda tutto il personale militare in servizio permanente, nonché gli appartenenti delle forze di Polizia, trovando applicazione a coloro che accedono al trattamento pensionistico con il seguente sistema.

a) RETRIBUTIVO ( pensione correlata alla retribuzione dell’ultimo periodo di servizio) che riguarda i soggetti con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995.

b) CONTRIBUTIVO (pensione correlata all’insieme dei contributi versati dal datore di lavoro e dal dipendente, nel corso dell’intera vita lavorativa), che riguarda solo gli assunti dal 1° gennaio 1996;

c) MISTO (retributivo per la parte di pensione maturata prima del 31.12.1995 e contributivo per quella maturata dal 01.01.1996) che riguarda i dipendenti già in servizio al 31.12.1995, ma aventi, a

quella data, un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni di servizio utile.

La normativa di cui sopra prevede che:

a) il limite massimo dell’età anagrafica per la cessazione dal servizio è stata elevata a:

- 57 anni :- 1998-1999-2000-2001;

- 58 anni :- 2002-2003-2004;

- 59 anni :- 2005-2006-2007;

- 60 anni :- 2008 in poi.

Il motivo di un limite d’età diverso rispetto alle altre categorie di lavoratori si rintraccia nel carattere particolarmente gravoso ed usurante alle attività disimpegnate. Infatti nel pubblico impiego il

limite massimo dell’età anagrafica per la cessazione dall’impiego è fissata in :

- 60 anni per le donne;

- 65 anni per gli uomini.

Il Diritto alla pensione di anzianità, si consegue secondo disposizioni generali di cui alla Legge 449 del 27 dicembre 1997 art. 59 comma 6 e successive modificazioni compreso i cinque anni max di

supervalutazione.

In considerazione peraltro, delle obiettive peculiarità delle attività svolta dal personale delle Forze Armate e di Polizia, tale diritto si consegue, altresì, e senza penalizzazioni, allorché si posseggano

entrambi i requisiti:

 

Anno

Età

Anzianità

contributiva

In alternativa per anzianità

solo per il requisito contributivo

2002

55

35

37

2003

56

35

37

2004

57

35

38

2005

57

35

38

2006

57

35

39

2007

57

35

39

2008

57

35

40

 

 

 

Incremento dell’anzianità per particolari attività lavorative.

• Servizi svolti con percezione dell’Indennità Mensile Pensionabile:

maggiorazione di 1/5 (articolo 3 legge 284/1977);

• Servizio di Confine: maggiorazione della metà per i primi due anni e di

1/3° per i successivi (articolo 21 D.P.R. 1092/’73);

• Servizio di Volo: maggiorazione 1/3 (articolo 20 D.P.R. 1092/’73);

• Servizi di Navigazione: maggiorazione 1/3 (articolo 19 D.P.R. 1092/’73);

• Servizi svolti per conto del M.A.E. (Ministero Affari Esteri) in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazione ½ e ¾ (articolo 23 D.P.R. 1092/’73)

N.B.: a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’art. 5 -1° comma- D.L.vo n.165/97, i sopraccitati aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Inoltre, si precisa che i dipendenti che erano in servizio al 31.12.1997 e che avevano maturato i benefici in argomento in misura eccedente ai 5 anni conservano i diritti acquisiti senza avere titolo ad ulteriori incrementi.

 

Secondo Pilastro

2. Fondi pensioni, che forniscono una pensione integrativa di quella pubblica ; gli stessi vengono disciplinati dal Decreto Legislativo nr. 124 del 21 aprile 1993 e dalle successive integrazioni e modificazioni. Essi sono di due tipi:-

a) chiusi, riservati ai lavoratori appartenenti ad una categoria lavorativa, comparto per i dipendenti Pubblici;

b) aperti, prescindendo da ogni forma di raggruppamento.

 

I fondi pensioni sono finalizzati a garantire livelli più elevati di copertura previdenziale e sono definiti da:

a) contratti collettivi di comparto e decentrati, per i dipendenti pubblici privatizzati;

b) da procedure come la concertazione”Decreto Lgs. Nr. 195/1995” per il personale escluso dalla privatizzazione, come i Militari e le Forze di Polizia.

La adesione ai fondi pensione attualmente è volontaria. Essi sono alimentati dai contributi versati dal datore di lavoro e dai lavoratori, nonché da una quota degli accantonamenti del trattamento di Fine Servizio (Trattamento di Fine Rapporto “T.F.R.” per i dipendenti pubblici e privati), mentre i neo assunti dal 01.01.1996 è prevista l’integrale destinazione degli accantonamenti annuali.

Il concreto avvio dei Fondi pensione per il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia, è legato alle procedure di Contrattazione e Concertazione (art 26 comma 20, legge 448/1998 ed art.67, D.P.R. nr. 254/1999) che hanno iniziato ad affrontare tale argomento sin dal 1999 senza tuttora definirlo nonostante le innumerevoli richieste effettuate delle Organizzazioni sindacali e degli Organismi di Rappresentanza.

Esse stabiliscono talaltro, i termini normativi per il passaggio dei dipendenti pubblici dalla indennità di buonuscita al trattamento di fine rapporto, che costituisce elemento di finanziamento nella previdenza complementare.

 

Terzo Pilastro

Previdenza di tipo individuale, che si realizza mediante adesione a polizze assicurative od a particolari sistemi di gestione finanziaria del risparmio, resi disponibile da banche, società di intermediazione immobiliare ”S.I.M.” e fondi comuni di investimento.

 

Quarto Pilastro

La previdenza cosiddetta della quarta età, che consiste nella possibilità del lavoratore di traslare ancora più avanti nel tempo l’erogazione della pensione integrativa o complementare o parte di essa. Per esempio chi all’età di 60 anni decide di non godere della rendita integrativa o complementare e la reinveste per ottenere una rendita più elevata, a 65 anni o addirittura a 70 anni.

E’ da precisare che a differenza di altri paesi come gli Stati Uniti, la Svizzera, il Giappone etc, questo pilastro non è ancora sviluppato.

 

In questo contesto, il quadro di riferimento risulta non perfettamente delineato anche per la nuova Legge Maroni sulle pensioni del Pubblico Impiego ove da cui il Personale delle Forze Armate e di Polizia è stato escluso. Infatti come a il D.d.L. di riforma della Previdenza Obbligatoria e Complementare deve essere considerato estensibile al personale appartenente alle Forze Armate e di polizia solo previa attenta analisi della compatibilità di ciascuno dei nuovi istituti con la specificità di un comparto autonomo che contempli il logorante impiego di tale personale sottolineando la specifica mobilità del settore interessato.

 

CONSIDERAZIONI FINALI

Il ritardo nella partenza dei tavoli per la Previdenza complementare è ormai una sorta di mannaia che pende sulla testa di decine e decine di migliaia di colleghi, soprattutto per coloro che sono entrati in Polizia dopo il primo gennaio 1996 (destinati ad andare in pensione col sistema contributivo) o per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di anzianità di servizio (cosiddetto “sistema misto” retributivo–contributivo).
E’ ovvio che ogni giorno che passa è un giorno perso che erode la futura pensione dei colleghi interessati,che ovviamente sono tanti.
Il sistema contributivo, infatti, prevede il calcolo della pensione effettuato sull'insieme dei contributi versati e non più, come avviene ancora adesso per i colleghi più anziani e prossimi alla quiescenza che non sono interessati dal problema, sulla base della media delle retribuzioni lorde degli ultimi anni.
A questo si aggiunge la modifica dei coefficienti di trasformazione (fondamentali per definire l’importo della pensione) in vigore proprio dal 2010 che, lo ribadiamo ancora una volta, non interessa chi è destinato ad andare in quiescenza col retributivo.
Vi è, da parte sindacale, una proposta concreta e applicabile, illustrata nei dettagli ai componenti dell’Esecutivo, che, ferma restando la necessità di avviare al più presto i tavoli per la previdenza complementare, permetterebbe di sanare la situazione per coloro che “godono” del sistema misto o totalmente contributivo.
In sostanza, si tratterebbe di posticipare l’avvio del sistema contributivo all’effettivo avvio della previdenza complementare.
In questo modo, tanto per fare un esempio, con la partenza dei tavoli nel 2010, si estenderebbe a tutti, a partire dal 1995 ad oggi, il sistema retributivo. Per gli anni a venire, ovviamente, il sistema tornerebbe ad essere contributivo, ma affiancato dalla previdenza complementare che impedirà alle nostre pensioni di perdere potere di acquisto ed essere dignitose.
Per altro, è bene sottolinearlo, la Riforma Dini del 1995 prevedeva da subito la partenza del cosiddetto “secondo pilastro” (cioè la previdenza complementare) e la soluzione anzi citata permetterebbe di sanare un deficit del quale devono assumersi la responsabilità i Governi che si sono avvicendati negli ultimi dieci anni.
Va aggiunto infine che sono, sempre pendenti alcuni ricorsi al Tar-Corte dei Conti, di incerto risultato, per l’estensione del sistema retributivo a tutto il personale..

 

 


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