L'equo indennizzo è un beneficio che viene concesso per la perdita dell’integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite a causa del servizio.
Al personale del Corpo Forestale dello Stato che, avendo subito una menomazione dell’integrità fisica per fatti di servizio, presenti all’ufficio di appartenenza domanda per il riconoscimento della dipendenza. Il termine decadenziale è di 6 mesi dall’evento dannoso o dal giorno in cui l’interessato abbia avuto piena conoscenza dell’infermità. Tale domanda può essere proposta anche dagli eredi entro sei mesi dal decesso. All’istanza devono essere allegati precedenti sanitari e altra documentazione utile ad una completa valutazione della patologia e del nesso con il servizio.
Se l’interessato intende conseguire il beneficio dell’Equo Indennizzo, deve richiederlo contestualmente al riconoscimento della dipendenza.
L’ufficio di appartenenza istruisce la pratica trasmettendo l’intero carteggio alla Commissione Medica Ospedaliera competente. Quest’ultima sottopone l’interessato a visita e redige un processo verbale dal quale risultino: la tempestività dell’istanza, la dipendenza dell’infermità e la categoria di ascrivibilità.
Se l’interessato ha prodotto richiesta di Equo Indennizzo, l’ufficio di appartenenza trasmette il P.V. e tutta la documentazione all’Amministrazione Centrale. Quest’ultima, acquisito il parere su dipendenza ed ascrivibilità a categoria del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, emette il provvedimento conclusivo di accoglimento o di diniego.
- D.P.R. 10.1.1957, n°3 - D.P.R. 3.5.1957, n°686 - Legge 23.12.1970, n°1094 - D.P.R. 20.4.1994, n°349 - Legge 23.12.1994, n°724 - Legge 23.12.1996, n°662 - D.P.R. 29.10.2001, n. 461.
Beneficio che viene corrisposto per la perdita dell’integrità fisica derivante da infermità o lesioni subite per causa di servizio e che abbiano comportato “PARZIALE INIDONEITA’ AL SERVIZIO DI ISTITUTO”.
Al personale Corpo Forestale dello Stato che, riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera parzialmente idoneo al servizio di istituto e riutilizzato in “servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa”, presenti domanda all’ufficio di appartenenza entro sei mesi dalla data di notifica del processo verbale di riforma parziale.
L’ufficio di appartenenza trasmette la richiesta, debitamente corredata dei documenti sanitari e amministrativi e del processo verbale, all’Amministrazione Centrale che, accertata la regolarità della documentazione, emette il provvedimento conclusivo di accoglimento o di diniego.
D.P.R. 3.5.1957, n°686 - Legge 23.12.1970, n°1094 - D.P.R. 25.10.1981, n°738 - Legge 23.12.1994, n°724 - Legge 23.12.1996, n°662 - D.P.R. 29.10.2001, n. 461.
Beneficio concesso a seguito della perdita dell’integrità fisica riportata in conseguenza di incidente di volo, inteso come ogni evento che abbia diretta ed immediata attinenza all’aeronavigazione e che si sia verificato a bordo dell’aeromobile dal momento in cui si inizia il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata del volo stesso.
Al personale Corpo Forestale dello Stato che, a seguito di incidente di volo subito in servizio regolarmente comandato, avendo riportato una perdita dell’integrità fisica, presenti domanda all’ufficio di appartenenza.
L’ufficio di appartenenza istruisce la domanda trasmettendo il carteggio alla Commissione Medica Ospedaliera competente. Il processo verbale redatto dalla C.M.O. e l’intero carteggio vengono poi trasmessi
all’Amministrazione Centrale. Quest’ultima, acquisito il parere su dipendenza ed ascrivibilità a categoria del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, emette il provvedimento conclusivo di accoglimento o di diniego. Se dall’incidente sia derivata la morte, l’indennizzo è liquidato alla famiglia.
- Legge 15.7.1926, n°1345 - Legge 10.1.1929, n°59 - Legge 6.6.1973, n°325 - Legge 25.5.1981, n°280 - Art. 941 codice della navigazione e successive modificazioni - Direttive Stato Maggiore dell’Aeronautica
UISV-2 – D.P.R. 29.10.2001, n. 461.
