Diritto studio

DIRITTO ALLO STUDIO
riferimenti normativi

 

Art. 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782

Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.

A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.

Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.

L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione dei periodo già fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo.

 


Art. 21 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (Diritto allo studio)

Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e  Corpo della guardia di finanza).

1. Nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato si applica l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.


Art. 20 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (Diritto allo studio)

RECEPIMENTO DELL’ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE RELATIVI AL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998-2001 ED AL BIENNIO ECONOMICO 1998-1999.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio, il diritto delle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.

5. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.


Circolare C.F.S. - Prot. 1084/Ris. del 21.07.2000

Articolo 20 del del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. Diritto allo studio


Art. 22 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Diritto allo studio)

1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio  di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende Sanitarie Locali.


Art. 16 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (Diritto allo studio)
 
1. Per  la  preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della   scuola  secondaria  di  secondo  grado,  nonche'  agli  esami universitari  o  post-universitari,  nell'ambito delle 150 ore per il
diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate  le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti
agli  esami  sostenuti  in  ragione  di  sei  ore per ogni giorno. Il personale,  in  tali  giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.


Art. 19. del DPR 16 aprile 2009 , n. 51 (Diritto allo studio)
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.


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